La tassa da 2 euro sui pacchi extra UE è la Union handling fee: 2 euro fissi per articolo sulle vendite online da Paesi terzi, dal 1° novembre 2026.
Ultimo aggiornamento: novembre 2026
L’importo lo fissa il regolamento delegato (UE) 2026/2152, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 22 ottobre 2026. La tassa si somma al dazio forfettario di 3 euro che dal 1° luglio colpisce le spedizioni fino a 150 euro. Non va confusa con il contributo italiano da 2 euro della legge di bilancio 2026, rinviato quattro volte e che la manovra 2027 propone di abrogare. Sono tre misure diverse, chiamate tutte «tassa sui pacchi»: da qui nasce quasi tutta la confusione di questi giorni.
Cos’è la tassa da 2 euro sui pacchi extra UE e da quando si paga?
La Union handling fee, in italiano «tassa di gestione dell’Unione», nasce dall’articolo 20 del nuovo Codice doganale dell’Unione, il regolamento (UE) 2026/2108, in vigore dal 20 settembre 2026. Il Codice obbliga le dogane a riscuotere un importo fisso per articolo ogni volta che gestiscono l’immissione in libera pratica di merci vendute a distanza da fuori UE. La cifra l’ha decisa la Commissione con l’atto delegato del 21 settembre 2026: 2 euro.
Non è un dazio ma il corrispettivo di un servizio. Secondo il documento di lavoro della Commissione che accompagna l’atto (SWD(2026) 283 del 21 settembre 2026), gestire queste importazioni costa alle dogane europee circa 5,29 miliardi di euro l’anno tra sistemi informatici, personale, apparecchiature di controllo e verifiche sulla conformità dei prodotti. Lo stesso documento dà la misura del problema: nel 2025 sono entrati nell’UE circa 5,9 miliardi di articoli venduti online, il 98% di tutti gli articoli importati, e le dogane sono riuscite a controllarne 65 ogni milione. Secondo la Commissione, oltre il 90% arriva dalla Cina.
Si paga sulle dichiarazioni doganali accettate dal 1° novembre 2026: conta il momento dello sdoganamento, non la data dell’ordine. A differenza del dazio da 3 euro la tassa non ha scadenza, e la Commissione deve rivederne la base di costo almeno ogni due anni.
Come si calcola: 2 euro a pacco o per articolo?
Per articolo, ma «articolo» non significa singolo oggetto. Il Codice doganale (articolo 5, punto 78) definisce articolo l’insieme delle merci di una spedizione con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, quando la dichiarazione lo richiede, la stessa origine. Nella pratica, spiega la guida della Commissione aggiornata al 5 ottobre 2026, i sistemi doganali applicano dazio e tassa a ogni riga della dichiarazione, qualunque sia la quantità dentro quella riga.
Il conteggio dipende quindi anche dal tipo di dichiarazione. La H7, quella semplificata riservata alle vendite fino a 150 euro, chiede il codice a 6 cifre del Sistema armonizzato e non indica l’origine. La H1, la dichiarazione ordinaria, chiede il codice TARIC a 10 cifre e il Paese d’origine. Lo stesso pacco può valere una riga in H7 e tre in H1.
| Spedizione | Righe in dichiarazione | Dazio forfettario (3 €) | Tassa di gestione (2 €) | Oneri fissi UE |
| 1 maglietta da 10 € | 1 | 3 € | 2 € | 5 € |
| 5 magliette identiche | 1 | 3 € | 2 € | 5 € |
| 1 maglietta e 1 orologio | 2 | 6 € | 4 € | 10 € |
| 3 tailleur da donna (fibre artificiali, lana, altro), 140 €, dichiarazione H7 | 1 | 3 € | 2 € | 5 € |
| Gli stessi 3 tailleur, dichiarazione H1 | 3 | 9 € | 6 € | 15 € |
| 1 giacca da 400 € | 1 | non si applica: dazio ordinario | 2 € | dazio ordinario + 2 € |
Importi prima dell’IVA. I due esempi con i tailleur vengono dalla guida della Commissione (versione 5 ottobre 2026); gli altri applicano la stessa definizione di articolo.
Il costo cresce con la varietà del carrello, non con il suo valore. Su un articolo da 4 euro, 5 euro di oneri fissi più che raddoppiano il prezzo; su un ordine da 140 euro con un solo codice tariffario pesano meno del 4%. Il bersaglio sono i carrelli con tanti prodotti diversi da pochi euro l’uno, il modello dell’ultra fast fashion. Per il quadro sul settore moda: fashion tech, come la tecnologia cambia la moda.
Chi paga la tassa da 2 euro: piattaforma, corriere o cliente?
Per legge paga il dichiarante doganale (articolo 20, paragrafo 5, del Codice). La guida della Commissione fissa un ordine preciso. Prima viene il titolare dell’IOSS, lo sportello unico IVA per le importazioni usato da piattaforme e venditori che spediscono da fuori UE, o il suo rappresentante indiretto. In mancanza, chi usa il regime speciale IVA o il suo rappresentante; poi il rappresentante indiretto dell’importatore, che in genere procura il corriere. Il consumatore diventa dichiarante solo in via residuale: nei Paesi che offrono ai privati un sistema di dichiarazione online gratuito, e solo se l’IVA non è stata riscossa con l’IOSS. Sulla pagina della riforma la Commissione lo riassume così: la responsabilità passa dal consumatore a piattaforme, venditori e vettori.
Chi la paga davvero lo decide il venditore. Può assorbire i 2 euro, metterli nel prezzo prima dell’acquisto o lasciare che il corriere li chieda alla consegna, di solito con una propria commissione di sdoganamento. Il regolamento non impone una scelta.
Si recupera in caso di reso?
No. La tassa non è rimborsabile (articolo 20, paragrafo 6): è dovuta dal momento in cui la dichiarazione viene accettata, anche se poi la merce viene rifiutata, resa o la dichiarazione annullata. Per la Commissione il servizio a quel punto è già stato reso: verifica dei dati, analisi del rischio, eventuali controlli.
Sui 2 euro si paga l’IVA?
Dipende dal regime, e qui molte guide pubblicate prima di ottobre sono superate. Una prima nota della Commissione considerava la tassa fuori dal campo IVA. La guida del 5 ottobre 2026 ha cambiato impostazione: la tassa è una spesa accessoria alla cessione e rientra nella base imponibile.
- Con l’IOSS non c’è IVA all’importazione, ma se il venditore addebita i 2 euro al cliente al momento della vendita, l’importo entra nell’IVA dichiarata tramite IOSS.
- Con il regime speciale e con la procedura ordinaria la tassa entra nella base dell’IVA all’importazione; in caso di reso quell’IVA viene rimborsata insieme al resto.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’avviso del 23 ottobre 2026, conferma che l’importo è imponibile ai fini IVA.
Cosa sono gli identificativi di prodotto obbligatori dal 1° novembre?
Dal 1° novembre cambiano anche i dati da dichiarare. Per le vendite a distanza fino a 150 euro il dichiarante deve indicare, per ogni articolo, il codice con cui la piattaforma mette in vendita il prodotto, il codice interno del produttore e, se esiste, un codice standard come l’EAN; se non esiste, dichiara il codice Y081. Secondo la guida della Commissione, lo scopo è estendere l’esito del controllo su un prodotto a tutti i pacchi che contengono lo stesso modello.
Il motivo sta nei numeri. In un’operazione doganale coordinata nel 2025, più della metà di 20.000 giocattoli e piccoli apparecchi elettronici controllati non rispettava gli standard UE, e l’84% dei prodotti testati in laboratorio è risultato pericoloso (SWD(2026) 283). Con 65 controlli ogni milione di articoli, la tassa finanzia i controlli e gli identificativi permettono di moltiplicarne l’effetto.
Dazio da 3 euro, tassa da 2 euro e contributo italiano: che differenza c’è?
| Dazio UE temporaneo | Tassa di gestione UE | Contributo italiano | |
| Norma | Reg. (UE) 2026/382 | Reg. (UE) 2026/2108, art. 20, e Reg. delegato (UE) 2026/2152 | Legge 199/2025, art. 1, commi 126-128 |
| Natura | Dazio doganale | Corrispettivo del servizio doganale | Contributo alle spese amministrative |
| Importo | 3 € | 2 € | 2 € |
| Si calcola | Per articolo (riga di dichiarazione) | Per articolo (riga di dichiarazione) | Per spedizione |
| Soglia di valore | Solo spedizioni fino a 150 € | Nessuna | Solo spedizioni fino a 150 € |
| Dove vale | Tutta l’UE | Tutta l’UE | Solo sdoganamenti in Italia |
| Periodo | Dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 | Dal 1° novembre 2026, senza scadenza | Rinviato al 1° gennaio 2027; il DDL di bilancio 2027 lo abroga |
Oggi, su una spedizione extra UE fino a 150 euro, gli oneri fissi sono 5 euro per articolo, più l’IVA dove dovuta. Il contributo italiano, se partisse, aggiungerebbe 2 euro per spedizione.
La tassa riguarda anche gli e-commerce italiani che importano merce?
Dipende da dove si trova la merce quando il cliente paga. La tassa si applica alle vendite a distanza di beni importati: un venditore cede un bene a un consumatore nell’UE e, al momento della vendita, il bene si trova fuori dall’UE e viene spedito dal venditore o per suo conto. Conta la posizione della merce, non la nazionalità del venditore.
- Chi importa stock all’ingrosso e vende dall’Italia non paga la tassa di gestione su quell’importazione. È un acquisto tra imprese, sdoganato con i dazi ordinari come prima, e le vendite successive partono da un magazzino che è già nell’UE. È la categoria che la riforma vuole rimettere alla pari: la Commissione presenta il dazio da 3 euro come lo strumento per equiparare i pacchi diretti al consumatore, che fino al 30 giugno entravano senza dazi, al commercio tradizionale, che i dazi li ha sempre pagati.
- Chi vende in dropshipping da fornitori extra UE paga, anche se è un’impresa italiana con un sito italiano. Ogni ordine spedito dalla Cina al cliente è una vendita a distanza di beni importati: 3 euro di dazio sotto i 150 euro e 2 euro di tassa di gestione per articolo, più l’obbligo degli identificativi di prodotto.
- Merce in un deposito doganale UE, cioè non ancora sdoganata: se è stata venduta al consumatore prima di entrare in deposito paga già dazio e tassa; per quella venduta mentre si trova in deposito, la Commissione sta modificando le norme di attuazione per applicarli comunque.
- Falsi acquisti all’ingrosso, cioè grandi spedizioni composte da pacchi già etichettati per singoli clienti: la clausola antiabuso (articolo 243, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) consente alla dogana di trattarli come vendite a distanza.
Il primo effetto osservato dalla Commissione va in questa direzione: parte della merce di basso valore ora arriva all’ingrosso, paga i dazi ordinari e viene distribuita da magazzini dentro l’UE (i dati sono più avanti). Su come funzionano quei magazzini: logistica 4.0, robot, droni e magazzini automatici.
Cosa cambia in Italia: perché il contributo nazionale da 2 euro è stato abbandonato?
L’Italia aveva provato ad anticipare l’Europa. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 126-128) ha introdotto un contributo di 2 euro per ogni spedizione extra UE di valore dichiarato fino a 150 euro, riscosso dalle dogane italiane all’importazione. Doveva valere dal 1° gennaio 2026, con un periodo transitorio concesso dall’Agenzia delle Dogane. Secondo Il Post, il governo contava di ricavarne tra 120 e 245 milioni di euro l’anno.
Era aggirabile con poco. Con l’IOSS, ricorda la guida della Commissione, la dichiarazione per l’immissione in libera pratica può essere presentata in qualunque Stato membro. Il 23 gennaio 2026 Il Post ha ricostruito come gli operatori avessero spostato lo sdoganamento in Francia, Germania o Ungheria, per poi portare i pacchi in Italia su camion. Secondo Andrea Cappa, direttore generale di Confetra, la federazione dei trasporti e della logistica, Malpensa aveva perso in poche settimane oltre trenta voli cargo, dirottati verso Liegi, Budapest, Francoforte, Colonia e Parigi.
Da lì sono arrivati quattro rinvii e, ora, la proposta di abrogazione.
| Data | Atto | Effetto |
| Novembre 2026 | DDL di bilancio 2027, art. 30 | Abroga i commi 126-128 per coordinarli con le norme UE; minori entrate stimate in 91,3 milioni di euro l’anno dal 2027. Serve il voto del Parlamento |
| 23 ottobre 2026 | Decreto-legge n. 193/2026, art. 1 | Rinvio dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 |
| 17 settembre 2026 | Decreto-legge n. 162/2026, art. 4 | Rinvio dal 1° ottobre al 1° dicembre 2026 |
| Giugno 2026 | Decreto-legge «Infrastrutture», art. 15 | Rinvio dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 |
| 27 marzo 2026 | Decreto-legge n. 38/2026 | Rinvio al 1° luglio 2026 |
| 30 dicembre 2025 | Legge n. 199/2025, art. 1, commi 126-128 | Istituzione del contributo, dal 1° gennaio 2026 |
Fonti: Gazzetta Ufficiale; Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2026; Eutekne, 18 settembre 2026; Uomini e Trasporti, 2 novembre 2026.
Secondo PMI.it il contributo non è mai stato riscosso. Confetra ha accolto l’abrogazione: il presidente Carlo De Ruvo ha detto che il governo ha ascoltato il settore (Uomini e Trasporti, 2 novembre 2026). Nella lettura della federazione, il rischio era incassare poco e perdere traffici, attività doganali e indotto logistico.
La tassa europea non crea lo stesso incentivo: è uguale nei 27 Paesi, quindi sdoganare a Liegi invece che a Malpensa non fa risparmiare nulla. La lezione è tecnica: in un mercato unico in cui l’IOSS permette di sdoganare ovunque, un prelievo applicato al punto di ingresso funziona solo se vale ovunque. Per chi compra dall’Italia, se il Parlamento confermerà l’abrogazione, sugli acquisti extra UE fino a 150 euro resteranno 5 euro di oneri fissi per articolo, gli stessi di qualunque altro Paese dell’Unione.
La tassa sui pacchi funziona? Cosa dicono i primi dati
I numeri disponibili riguardano il dazio da 3 euro, in vigore da quattro mesi: per la tassa di gestione è presto. Secondo la valutazione preliminare pubblicata dalla Commissione il 30 ottobre 2026, nel terzo trimestre sono entrati nell’UE 555 milioni di pacchi di e-commerce, oltre il 60% in meno rispetto al trend precedente il dazio. Già a luglio la banca dati di sorveglianza della Commissione aveva registrato il 60% di articoli in meno rispetto a luglio 2025, un dato che la stessa Commissione considerava prematuro per trarre conclusioni.
Tre cautele prima di leggere quel -60% come un successo:
- sono dati di sorveglianza preliminari, soggetti a ritardi e revisioni; le statistiche ufficiali restano quelle di Eurostat;
- il confronto del terzo trimestre è con il trend precedente, non con lo stesso periodo del 2025;
- una parte della merce non è sparita, ha cambiato strada: secondo la Commissione, alcuni beni di basso valore sembrano ora arrivare all’ingrosso, pagare i dazi ordinari ed essere distribuiti da magazzini dentro l’UE. È un cambio di modello di business, non necessariamente un calo degli acquisti.
Anche dopo il calo, ogni giorno le dogane UE gestiscono almeno 5 milioni di articoli spediti direttamente ai consumatori, contro meno di 0,4 milioni del commercio all’ingrosso. Non esiste invece una stima affidabile dell’effetto sui prezzi pagati in Italia: dipende da quanto i venditori assorbono o ribaltano sui clienti, e non abbiamo trovato dati pubblici verificabili sulle scelte delle piattaforme.
Cosa cambia dopo il 2028?
Il calendario è già scritto nei regolamenti.
- Fino al 1° luglio 2028 resta il dazio forfettario da 3 euro. Entro il 1° dicembre 2027 la Commissione deve verificare se il nuovo sistema informatico sarà pronto; in caso contrario può proporre una proroga.
- Dal 1° luglio 2028 i beni venduti a distanza pagano i dazi ordinari, calcolati su valore, origine e classificazione tramite l’EU Customs Data Hub, la piattaforma dati unica gestita dalla nuova Autorità doganale europea con sede a Lilla. Per l’e-commerce diventa obbligatoria da quella data, per tutte le importazioni dal 2034.
- La tassa di gestione resta, con un importo più basso per la merce venduta da un «deposito doganale per le vendite a distanza», una nuova figura del Codice operativa dal 1° luglio 2028.
- Le piattaforme diventano «importatori per vendite a distanza»: dovranno comunicare le vendite alle dogane subito dopo l’acquisto, prima che la merce arrivi alla frontiera, e risponderanno di dazi, tasse e conformità dei prodotti.
Altri approfondimenti su regole e mercati dell’innovazione nella sezione Economia.
Domande frequenti sulla tassa da 2 euro sui pacchi
Dal 1° novembre 2026, sulle dichiarazioni doganali accettate da quella data. Conta lo sdoganamento, non l’ordine: un acquisto di ottobre sdoganato a novembre paga.
Per articolo doganale, cioè per riga della dichiarazione: merci con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se richiesta, la stessa origine contano come un solo articolo. Cinque magliette identiche pagano 2 euro, una maglietta e un orologio 4 euro.
Sì. Sopra i 150 euro non si applica il dazio forfettario da 3 euro ma il dazio ordinario; la tassa di gestione da 2 euro per articolo si aggiunge comunque.
No, la tassa non è rimborsabile, nemmeno in caso di reso. Nei regimi in cui l’IVA si paga all’importazione viene invece rimborsata l’IVA calcolata sulla tassa.
No. Il contributo della legge di bilancio 2026 è rinviato al 1° gennaio 2027 e l’articolo 30 del disegno di legge di bilancio 2027 lo abroga. Se il Parlamento conferma, non partirà.
Vale per ogni vendita online con merce spedita da un Paese extra UE a un consumatore nell’UE, qualunque sia la piattaforma. Non vale per gli ordini evasi da magazzini dentro l’UE, dove la merce è già stata sdoganata.
Fonti
- Commissione europea, Regolamento delegato (UE) 2026/2152 sull’importo della tassa di gestione dell’Unione, adottato il 21 settembre 2026, GU UE del 22 ottobre 2026
- Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2026/2108, nuovo Codice doganale dell’Unione, GU UE del 19 settembre 2026
- Consiglio dell’UE, Regolamento (UE) 2026/382 sul dazio temporaneo di 3 euro, 11 febbraio 2026
- Commissione europea, SWD(2026) 283, relazione sui costi dei servizi doganali per le vendite a distanza, 21 settembre 2026
- Commissione europea, DG TAXUD, The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade, versione del 5 ottobre 2026
- Commissione europea, Import of e-commerce parcels – Situation for Q3 2026, 30 ottobre 2026
- Commissione europea, EU Customs Reform, pagina consultata il 4 novembre 2026
- Commissione europea, nota sul trattamento IVA del dazio da 3 euro e della tassa di gestione, versione precedente alla guida di ottobre
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso del 23 ottobre 2026, nella sintesi del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, 2 novembre 2026
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, commi 126-128
- Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026
- Il Sole 24 Ore, Mini pacchi, la tassa italiana slitta ancora, 23 ottobre 2026
- Eutekne, Slitta ancora al 1° dicembre il contributo nazionale sui pacchi extra Ue, 18 settembre 2026
- Il Post, La nuova tassa sui pacchi danneggia l’Italia, più che la Cina, 23 gennaio 2026
- Uomini e Trasporti, Pacchi extra-UE, il Governo rinuncia alla tassa da 2 euro, 2 novembre 2026
- PMI.it, Tassa italiana da 2 euro sui pacchi extra-UE: la Manovra 2027 la abolisce, 2 novembre 2026



