La recente stagione di Formula 1 ha messo al centro del dibattito, non senza polemiche tra fan e piloti, il tema delle batterie. O meglio, la loro gestione. Con questo si intende algoritmi che decidono in tempo reale quando recuperare energia, quando rilasciarla, come coordinare il tutto con l’aerodinamica e la strategia di gara. Siamo di fronte a un software invisibile che vale quanto un motore (se non di più).
Questa è solo una parte di un fenomeno ben più vasto. La stessa trasformazione, che vede il vantaggio competitivo migrare verso il “codice”, è già in atto in settori come l’automotive, l’energia, la robotica e la manifattura. Di conseguenza, per chi opera nell’innovazione, emerge un quesito sempre più pressante: come si tutela questo “cervello” digitale fatto da stringhe di codice?
“Il software non si può brevettare”: falso (o quasi)
Lasciando da parte l’applicabilità della tutela autoriale come strumento di protezione del codice sorgente, ci soffermeremo qui su brevetto e segreto industriale.
La Convenzione sul Brevetto Europeo esclude i programmi per elaboratore “in quanto tali”, il che, a prima lettura, parrebbe un divieto inequivocabile. In realtà, però, non è così. Si tratta di una possibilità lasciata aperta, e che nel corso degli anni l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha aperto un po’ di più.
La discriminante non è se c’è del codice, ma cosa produce quel codice. Un software è potenzialmente brevettabile se genera un effetto tecnico concreto, ossia qualcosa che va oltre la pura elaborazione di dati astratti e interagisce con il mondo fisico. Pensiamo a un algoritmo che migliora la stabilità di un veicolo, a uno che ottimizza il consumo energetico di un impianto, a uno che controlla in tempo reale un braccio robotico. In tutti questi casi il software non è “puro codice”, è la mente di una soluzione tecnica misurabile. Al contrario, una logica puramente matematica, un modello organizzativo o un sistema di raccomandazione senza impatto fisico diretto restano fuori dal perimetro brevettuale europeo.
La regola, semplificata al massimo: Non si brevetta il codice, ma la soluzione tecnica (implementata via software) che risolve in modo nuovo e non ovvio un problema tecnico. E da qui possiamo comprendere le logiche valutative in sede di esame dagli uffici. Il primo gradino è relativamente accessibile, ossia dimostrare che il software interagisce con qualcosa di fisico (ad es. un sensore o un sistema di controllo). Il secondo è quello più complesso, non conta quanto sia sofisticato il codice, ma quanto incide concretamente sulla realtà.
La centralità del software è particolarmente evidente, per esempio, nel settore automobilistico (che ha ispirato questa trattazione). Algoritmi, spesso brevettabili, gestiscono sistemi fisici con effetti tangibili. L’aerodinamica attiva predittiva è un esempio chiave di questa sinergia, dove gli algoritmi non solo controllano, ma anticipano le condizioni stradali per regolare proattivamente le superfici aerodinamiche, rappresentando un’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale applicabile anche alla gestione energetica, al controllo macchinari e all’ottimizzazione delle reti.
Il vero dilemma: brevettare o tenere segreto?
Arrivati a questo punto, la domanda non è più “si può brevettare?” ma “conviene farlo?”
Il brevetto trasforma una soluzione tecnica in un diritto esclusivo ed azionabile. Ha però due limiti da tenere a mente: la divulgazione obbligatoria, che rende l’invenzione pubblica e accessibile ai concorrenti (il prezzo da pagare per avere questo “monopolio”), e una vita temporalmente definita (20 anni dalla data di deposito), al termine della quale la tecnologia entra nel pubblico dominio e non si gode più di un’esclusiva sullo sfruttamento economico del trovato.
Il segreto industriale potremmo dire che funziona al contrario. Nessuna pubblicazione, protezione immediata, nessuna scadenza predefinita. È la scelta naturale quando il vantaggio competitivo è rapido, iterativo e difficile da replicare dall’esterno. Il rischio, però, è reale. Se un concorrente arriva alla stessa soluzione in modo indipendente (attraverso ricerca propria o reverse engineering lecito) non c’è nulla da opporre legalmente. Il segreto non protegge dalla scoperta parallela. Tenere un segreto, inoltre, non è privo di costi. Costruire la struttura organizzativa necessaria a tutelare ai sensi della normativa applicabile (dai protocolli interni, agli NDA, alle misure di sicurezza) richiede investimenti concreti e continuativi
I due strumenti però possono essere complementari. Sempre più aziende innovative li usano entrambi in modo consapevole, brevettando ciò che è destinato a scalare o che altri potrebbero sviluppare autonomamente, mantenendo segreto ciò che dà un vantaggio immediato e difficile da intercettare.
La protezione si progetta, non si aggiunge
Per chi sviluppa tecnologia oggi, la proprietà intellettuale non è un passaggio finale da delegare ai legali a prodotto finito. È parte integrante del processo di design e prima entra nel ragionamento, meglio è.
Prima di immettere una soluzione sul mercato, è fondamentale riflettere sulla sua protezione. Questo comporta porsi domande concrete, come la durata del vantaggio competitivo, la sua replicabilità da parte di terzi e l’esistenza di un mercato più ampio oltre all’applicazione specifica.
Brevetto e segreto industriale non sono due facce della stessa medaglia. Sono strumenti diversi, con logiche diverse, adatti a momenti diversi. Capire quale usare, e quando, è già di per sé una scelta strategica. Leggi altri articoli come questo.
Article in collaboration with AW LEGAL and VISIUS
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